“Fermare la diffusione del sapere è uno strumento di controllo per il potere perché conoscere è saper leggere, interpretare, verificare di persona e non fidarsi di quello che ti dicono. La conoscenza ti fa dubitare. Soprattutto del potere. Di ogni potere“.
…escilo
Finalmente è arrivata la notizia che tutti noi stavamo attendendo!
Ultimamente non ho fatto che posticipare la risposta definitiva a molte persone che sono venute in studio che mi chiedevano notizie certe relativamente al superbonus 110%.
Alcune risposte su tematiche specifiche sono state fornite nei giorni scorsi dall’Agenzia delle Entrate ma ciò che
ATTENDEVAMO ARDENTEMENTE
era proprio quest’ultimo decretone che fornisse i requisiti tecnici per poter accedere all’agevolazione e i requisiti delle asseverazioni dei professionisti.
Ed ecco che finalmente il governo si pronuncia pubblicandolo in Gazzetta Ufficiale.
A questo punto cosa ci dovremmo aspettare in soldoni?
Rispetto alla prima versione informativa contenuta nel Decreto Rilancio – il D.L.34/2020 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 6 agosto 2020, non si hanno cambiamenti, ma con la data del 5 ottobre 2020 si ha il discernimento tra le operazioni di ristrutturazione compiute sino a tale data e quelle successive.
Infatti, i lavori iniziati dal 1° luglio sino al 5 ottobre 2020 dipendono ancora dai Decreti del 19 febbraio 2007 e dell’11 marzo 2008, che disciplinano i massimali di spesa e i requisiti tecnici degli interventi.
I lavori effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, invece, saranno soggetti alla nuova normativa che insieme a ciò che è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale ha raggiunto il suo compimento.
TUTTO…MA FORSE NON PROPRIO TUTTO
Cos’è che ci manca ancora?
Ciò che ancora ci manca sono le linee guida dei relativi ordini professionali in merito all’asseverazione, che come punto centrale avrà l’attestazione della congruità delle spese sostenute.
Per queste, in assenza di tariffe specifiche rilasciate dalle Autorità come ad esempio le Regioni, vi sarà la quantificazione analitica da parte del professionista, che potrà fare riferimento anche alle autocertificazioni prodotte dai soggetti fornitori ed installatori.