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Macerata, lì 14 settembre 2020 – Business Blog
 

SettembreMacerata, lì 14 settembre 2020

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“Non ti sentirai mai amato finché non amerai te stesso.

…la condivisione è tutto

Un’argomentazione piccante per chi si prepara a fare il “grande passo”… per chi l’ha già fatto ha sicuramente dovuto fare una scelta tra queste due cose.

Due regimi patrimoniali che decidono sul destino dei beni acquistati in futuro, con specifici oneri economici che possono riversarsi sull’intero nucleo familiare.

Mi riferisco al matrimonio tra due persone e alla scelta tra la comunione o la separazione dei beni.

Sembra assurdo….ma un po’ come in America….anche da noi stanno prendendo piede consulenze sull’argomento.

Non dimentichiamoci, esordisco, che è sempre possibile sottoscrivere

CONTRATTI PREMATRIMONIALI.

Prima di procedere alla descrizione della fattispecie relativa alla dichiarazione dei redditi in caso di comunione di beni chiarisco brevemente le due tipologie di regime:

  • la comunione di beni presuppone che tutti i beni acquistati successivamente al matrimonio risultano appartenere ad entrambi i coniugi (beni immobili, attività commerciali, imprese, utili e rendimenti bancari, ecc.);
  • la separazione dei beni invece prevede che la proprietà dei beni acquistati appartenga al coniuge che ha effettuato la spesa, anche se entrambi i soggetti fruiscono di quel bene.

UNA MONTAGNA DI BENEFICI, ANCHE SE…

benché la comunione dei beni preveda la condivisione proprietaria dei beni acquisiti dopo le nozze, questa modalità impone anche la comunione di scelte errate che possono ritorcersi contro la persona (debiti, ipoteche e altri oneri).

E QUESTO GIÀ MI PARE IMPORTANTE PER SCONSIGLIARE LA COMUNIONE DI BENI

Ma invece…come avviene la tassazione Irpef se vige il regime di comunione dei beni?

In base a quanto appena detto la tassazione dei beni prevede due categorie: quelli in comune e quelli invece personali. I beni che risultano di proprietà comune ai due coniugi sono imputati per il 50% secondo il loro valore netto, quindi il valore complessivo diviso equamente per due.

Solo nel caso in cui uno dei due soggetti risulti “a carico” dal punto di vista fiscale, allora l’altro dovrà dichiarare tutto il reddito relativo al bene assimilato nella comunione dei beni.

I redditi che derivano invece dai beni esclusi, che non fanno cioè parte della comunione legale, vanno ad accumularsi al solo coniuge che li possiede.

PECULIARITÀ NELLA GESTIONE AZIENDALE…

Per le imprese costituite dopo le nozze, gestite da entrambi i coniugi, il reddito costituito dall’azienda viene diviso a metà come detto sopra (in caso di comunione).

Invece ad esempio le partecipazioni acquisite in regime di separazione di beni può successivamente essere diviso equamente tra i coniugi solo dopo stesura di una scrittura pubblica, che attribuisce la divisione in parti uguali di oneri, utili e quant’altro.

E CHE DIRE DEI REDDITI DEI FIGLI MINORI?

Anche in questo caso i beni del figlio (con alcune eccezioni) sono divisi per metà a ciascun genitore in quanto hanno il dovere di pensare all’istruzione e all’educazione dei figli.

Qualora invece il genitore sia solo uno oppure se il titolo di usufrutto legale sia riferito una sola figura genitoriale, in quel caso i redditi gli sono attribuiti per l’intero valore.

Diario di:
una Dott. Comm.
Macerata:
14/09/2020
Hashtag:
#comunionedeibeni #regole #irpef #redditi #beni

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