“La perplessità è l’inizio della conoscenza“.
…a volte bisogna farci i conti
Stamattina, appena svegliata, ho notato una splendida mattinata per uscire a fare due passi…fuori un’arietta frizzantina mi ha scossa ma mi ha ravvivato immediatamente, ricordandomi gli impegni della giornata.
Mentre percorrevo la strada per tornare a casa pensavo a un concetto – forse un po’ complesso per chi non è del mestiere- che richiede di essere affrontato.
IUS, IURIS, IURI
Le norme riguardanti i conferimenti dei soci di S.r.l. sono disciplinate dall’articolo 2467 del codice civile, articolo che prevede che in caso di dichiarazione fallimentare il rimborso dei soci è postergato – per i comuni mortali il significato che si avvicina è omesso, tralasciato – rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, per questo motivo deve essere restituito.
Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti:
- indebitamento eccessivo rispetto al patrimonio netto
- una situazione finanziaria che renderebbe necessario un conferimento dei soci, invece di ricorrere a un finanziamento effettuato dai medesimi.
IL PRINCIPIO DI POSTERGAZIONE
L’operatività del principio rientra anche nell’ambito dei gruppi di imprese con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della società, da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti.
Facendo riferimento alle S.p.a., il legislatore non fa specifiche riguardanti i conferimenti degli azionisti: perciò, tenuto conto dell’autonoma e distinta normativa di riferimento, rispetto alle S.r.l. , se ne dovrebbe desumere l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 2467 del codice civile.
Tuttavia l’articolo 2497-quinquies cod. civ. estende il principio di postergazione ai finanziamenti infragruppo ricevuti da una S.p.a. soggetta all’attività di direzione e coordinamento.
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Con riferimento a quanto detto sarebbe buona pratica compilare in maniera corretta il bilancio, in particolare se ne osservano due tipologie specifiche:
- Bilancio ordinario
Attenendoci agli adempimenti fiscali, i finanziamenti dei soci devono essere registrati e comparire nello stato patrimoniale passivo, mediante l’iscrizione nell’apposita voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”, tra gli importi scadenti oltre l’esercizio successivo, salva diversa previsione sociale, soggetta comunque al principio di postergazione.
- Bilancio in forma abbreviata
Nel caso in cui la società predisponga di tale bilancio, i finanziamenti dei soci confluiscono nella voce D) “Debiti”. Dovendo sempre separare le somme dovute a medio-lungo termine.
Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione.
L’elemento discriminante è dettato esclusivamente dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate. Sarà poi obbligatorio indicare nella nota integrativa, a prescindere dalla forma di bilancio adottata, i finanziamenti effettuati dai soci a beneficio della società. La loro registrazione deve seguire i criteri di scadenza, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, e suddivisi a seconda che la fonte della stessa sia automaticamente riconducibile alla legge oppure derivi dalla volontà dei soci e della partecipata.
SOSPENSIONE DELLA POSTERGAZIONE
La validità della misura va dal 9.04.2020 fino al 31.12.2020 (Decreto Liquidità): istruzioni per la redazione di un accordo a prova di contenzioso.
Nel 2020 saranno molte società che si troveranno in una situazione non idilliaca. A favore dalla capitalizzazione, il legislatore è intervenuto con l’art. 8 del Decreto Liquidità – in vigore dal 9 aprile – con l’intento di disporre di una deroga alla postergazione dei finanziamenti dei soci.
L’art. 2467, c. 1 C.C., prevede che, qualora venga rimborsato un finanziamento dei soci nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, i soci siano tenuti a restituirlo.
Dobbiamo però precisare che nel 2019 grazie al Codice della crisi di impresa (D.lgs. 21.01.2019, n. 4) la cui effettiva entrata in vigore è del 1° settembre 2021 per cui l’obbligo di restituzione è stato abrogato. Eccenzion fatta per i finanziamenti, che effettuati dai soci, ricadono tra il 9 aprile e il 31 dicembre di quest’anno.
Il principio di postergazione è esteso anche ai gruppi di imprese.
Si sottolinea che nella Srl la postergazione ha validità anche se il socio ha una partecipazione minima, mentre nelle altre società la postergazione opera solo se il socio ha una partecipazione rilevante.
Riguardo ai finanziamenti dei soci, indipendentemente dal fatto che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi, vanno distinti tra:
- quelli precedenti al’8 aprile, per i quali permane la regola della postergazione;
- e quelli effettuati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, per i quali essa è sospesa.
Necessario ricordare che la discriminante è la data di erogazione del finanziamento del socio alla società, che dovrà essere dunque evidenziata, e non quella del rimborso, che potrà avvenire anche dopo il 31 dicembre.
COSA SUCCEDERÀ A GENNAIO 2021?
L’art. 8 del Decreto Liquidità cesserà di produrre effetti, ciò significa che i nuovi finanziamenti effettuati dal 1° gennaio 2021, saranno suscettibili dell’applicazione dell’articolo 2467 del codice civile.
Auspicando una piacevole nottata, finisco la mia tisana e vado a dormire.