“Chi non ha mai commesso un errore non ha mai provato nulla di nuovo“.
…no problem?
Niente panico!
Mi chiama al telefono una collega per chiedermi aiuto riguardo una questione, prima piuttosto semplice da modificare.
Il caso è questo: è successo che è stata emessa una fattura inviata elettronicamente, risultata poi errata.
“Come è possibile modificare una fattura se oramai è stata inviata elettronicamente? Ci sarebbe una qualche sanzione da pagare?”
Può capitare di sbagliare l’emissione di una fattura, magari per una distrazione piuttosto che a un errata applicazione della normativa. Di solito accade che sia proprio l’acquirente che segnala l’emissione della fattura errata e che questi richieda al cedente o al prestatore di correggerla…evitando di conseguenza spiacevoli inconvenienti, come l’arrivo di una sanzione da pagare.
ERRORE, NON TI TEMO!
In questa circostanza la procedura da seguire intanto è quella di comunicare tempestivamente l’errore commesso in modo tale che si possa correggere quanto prodotto emettendo una nota di variazione allo scopo di eliminare del tutto o correggere la fattura errata.
“Ho capito. Infatti speravo in questa prima ipotesi. Purtroppo però le parti in questione non sono riuscite a trovare una soluzione in comune riguardo l’errore commesso. Come si può procedere?”
Vediamo di capire bene i casi che si possono presentare per irregolarità e quali soluzioni applicare a seconda della circostanza che si manifesta.
L’OPERAZIONE NON ESISTE!
Primo caso possibile si ha quando la fattura che si riceve si riferisce a un’operazione storicamente mai avvenuta: il bene/servizio non è stato ceduto oppure l’operazione di cessione ha avuto luogo ma da un soggetto differente da quello che è stato indicato nella fattura.
Soluzione al problema 1:
Il committente o cessionario non deve fare assolutamente nulla poiché il rapporto tra le parti non sussiste! Dunque la fattura non va inserita nei registri IVA poiché inesistente.
REGIME FISCALE ERRATO!
Nel caso in cui l’errore derivi da un’erronea applicazione del regime impositivo (indicazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, indicazione di non imponibilità o esenzione).
Soluzione al problema 2:
In base a quanto disposto dalla legge colui che riceve la fattura irregolare è chiamato a pagare una sanzione pari al valore complessivo dell’imposta, con almeno € 250.
Qualora il destinatario della fattura trasmetta al SdI un’autofattura a correzione dell’errore commesso, entro i 30 giorni successivi alla registrazione della fattura stessa, seguita dal versamento dell’Iva dovuta, si salva dal pagamento della sanzione.
ELEMENTI CHE NON RICADONO SUL CALCOLO DELL’IVA
Ultimo imprevisto vede l’intervento di errori formali che non incidono affatto sulla determinazione dell’imposta: ne sono un esempio l’inserimento di una descrizione dell’operazione non corretta, indicazione inesatta della P.Iva ecc.
Soluzione al problema 3:
Nel caso in cui non si trovi un punto di incontro con le parti e il cedente non aderisce alla richiesta di emissione della nota di credito come storno, è possibile per il cessionario o committente di procedere con la regolarizzazione degli errori inviando l’autofattura corretta al SdI.
NON DIMENTICHIAMO I CODICI
Infine prima di concludere non bisogna dimenticare di indicare il codice corretto!
Il cessionario dovrà trasmettere sì l’autofattura utilizzando il codice documento TD20 – codice relativo all’autofattura – da indicare nella sezione “Tipo Documento” seguita dalla corretta indicazione del cessionario e del cedente.