“L’ottimista afferma che viviamo nel migliore dei mondi possibili, il pessimista teme che sia vero“.
…io, sempre molto curiosa, mi chiedo se prendiamo in considerazione un aspetto
dopo che ho incontrato un cliente….
È accaduto in una delle mie interviste cui sono stata ospite il giovedì nella rubrica radiofonica del mattino.
Un ascoltatore mi fa una domanda sulla chat dell’emittente, domanda legittima e acuta:
“chi esercita un’attività di lavoro autonomo ha la possibilità di dedurre e quindi di infilarci anche spese sostenute per l’acquisto di capi di abbigliamento necessari per lo svolgimento della propria attività?”
In merito a questa richiesta ho risposto in diretta che l’Agenzia delle Entrate non ha preso una posizione netta. Diciamo che
ciò è possibile, anche se potrebbero arrivarci delle contestazioni in caso di controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria- l’ente preposto alla gestione delle entrate dello Stato.
L’ABITO NON FA IL MONACO
dice il proverbio, ma è pur vero che alcune professioni richiedono un dress code adeguato, formale. Di questo non troverete dei comandamenti presso i vari ordini professionali, resta il fatto che un abbigliamento appropriato dà valore e aumenta il rispetto per il lavoro che si conduce.
Ecco perché noi professionisti siamo sempre così attenti a cosa indossare, quali abiti acquistare e quali accessori.
Ma allora si possono dedurre questi costi di abbigliamento SI o NO?
Salvo alcune distinzioni, il fatto che la questione non venga chiaramente disciplinata dal TUIR la risposta sarebbe negativa.
L’avvocato che acquista una toga, un medico il proprio camice presuppone sì la deducibilità della spesa. Più discutibile la deduzione di abiti che possono essere indossati sia per il lavoro che per il tempo libero.
Mancherebbe, a questo punto, il principio di inerenza di questo costo per la tipologia di attività svolta, oltretutto gli ordinamenti professionali, come già detto, non prevedono un codice scritto dove viene identificata la tipologia di abbigliamento da indossare.
La scelta (del rischio o meno) è allora del singolo contribuente.