Warning: copy(/web/htdocs/www.businessblog.it/home//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.businessblog.it/home/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Macerata, lì 27 ottobre 2020 – Business Blog
 

OttobreMacerata, lì 27 ottobre 2020

https://www.businessblog.it/wp-content/uploads/2020/10/Webp.net-resizeimage-11.jpg

“Questo matrimonio non s’ha da fare, né domani né mai!

…arginare i danni

Mai come quest’anno le coppie che hanno programmato le proprie nozze hanno trovato tanti ostacoli… neanche fossero Renzo e Lucia nei Promessi Sposi!
Eppure quest’anno è così e bisognerà abituarcisi.

Sono notizie all’ordine del giorno quelle riguardanti la pandemia da Covid-19, accompagnate da provvedimenti per il contenimento della diffusione che hanno imposto severe restrizioni a spostamenti e alla libertà di aggregazione.

AL CENTRO DEL MIRINO

c’è la celebrazione di matrimoni e, dunque, i relativi pranzi. Il DPCM del 18 ottobre 2020, ha esteso a tutto il territorio nazionale il divieto di assembramento, sia in luogo pubblico che negli spazi chiusi.
Grosse incertezze sul futuro e sulla possibilità di celebrare in tutta normalità questo genere di eventi.
Sono piuttosto numerose le coppie di sposi che hanno deciso di annullare le nozze da tempo pianificate.

 I danni sono ingenti, non solo per il settore economico di riferimento, ma soprattutto per chi deve sostenere comunque tutti i costi legati alle nozze.

È possibile ottenere la restituzione delle caparre o acconti, versati a organizzatori di eventi, alberghi, ristoranti o simili?

Ricordiamo come durante l’emergenza sanitaria durata da marzo al maggio scorso, gli sposi che avevano stipulato contratti con agenzie, hotel e ristoranti hanno applicato l’articolo 1463 del codice civile, il quale stabilisce che nei contratti con prestazioni corrispettive, al verificarsi di un evento imprevedibile al momento della stipula, il soggetto che doveva ricevere la prestazione ha diritto al risarcimento di quanto da lui versato. 

L’emergenza scaturita dalla diffusione del Coronavirus rientra sicuramente nella fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta, non imputabile al debitore, assoluta ed obiettiva, dato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ha classificata come una vera e propria pandemia.

L’ESSENZIALITÀ DEL TERMINE

Se il contratto firmato con una struttura ricettiva per l’organizzazione del ricevimento ha una data certa, messa nero su bianco all’interno del contratto stesso, si può inoltre fare appello al termine essenziale.

Relativamente all’essenzialità del termine, la giurisprudenza riguardante le obbligazioni contrattuali prevedono che il rispetto delle scadenze contrattuali può ritenersi essenziale.

Secondo questo principio, i due futuri sposi potrebbero non nutrire più interesse nello svolgere la cerimonia in quel luogo, o poiché erano particolarmente interessati a quel determinato giorno.
Decorsi questi termini il contratto può risolversi con la richiesta degli sposi alla restituzione delle somme versate.

CAPARRE ED ACCONTI: OCCHIO AL CONTRATTO, SE C’È.

Cosa accade se i futuri sposi versano uno o più anticipi, senza firmare nessun contratto?

La risposta varia a seconda della natura e delle caratteristiche degli accordi verbali intercorsi tra le parti, così come risultano dalla relativa documentazione bancaria:

  • se la causale del bonifico di pagamento dell’anticipo presentasse la dicitura “versamento caparra”, la somma versata non dovrà essere restituita ai nubendi;
  • se la causale del bonifico è semplicemente “cauzione”, “anticipo”,acconto” e simili, allora la somma dovrà essere restituita ai nubendi.

Per la disdetta del ricevimento nuziale si ricorre alle norme generali del Codice civile:

  • se la caparra richiesta è “penitenziale” la struttura ricettiva, dopo aver incamerato la somma, non può agire per ulteriori risarcimenti;
  • se la caparra richiesta per l’organizzazione delle nozze è “confirmatoria”, il ristorante può agire per il risarcimento del danno, oltre ad incamerare la caparra, purché però lo dimostri – per esempio provando che ha già sopportato delle spese o che ha dovuto rifiutare un’altra prenotazione per la data concordata con i nubendi.

Per legge il contratto deve riportare che andrà restituito il doppio della caparra se è il ristoratore a rinunciare al servizio; senza tale dicitura la disdetta sarà gratuita anche per gli sposi.

L’ALTERNATIVA

Un’ulteriore modalità per far fronte agli eventi sfortunati è il ricordo alla “presupposizione”.

Per “presupposizione” si intende una disciplina elaborata dalla giurisprudenza italiana a partire dagli anni ’30. Di recente la Corte di Cassazione l’ha definita come quell’avvenimento futuro e incerto, taciuto dalle parti ma dato per presupposto, da cui dipende l’efficacia del contratto stesso.

In parole povere, per presupposizione si intende una condizione o un presupposto che non è dichiarato nel contratto. Per essere una presupposizione non deve dipendere dalla volontà o dall’attività delle due parti.

La dottrina e la giurisprudenza sono giunte a due declinazioni pratiche diverse ma caratterizzate dal medesimo risultato finale:

  • secondo l’art. 1366 c.c. sarebbe contrario al principio di buona fede per cui pretendere l’adempimento per cui la prestazione del contraente insoddisfatto diverrebbe inesigibile;
  • la giurisprudenza prevede, invece, che se l’oggetto perde di interesse per uno dei contraenti – e quindi diviene impossibile celebrare e festeggiare il matrimonio con tutti gli invitati a causa delle misure restrittive! – si può ricorrere all’istituto dell’impossibilità sopravvenuta e a quello dell’inesigibilità secondo il criterio della buona fede. Pertanto sarà un diritto chiedere la risoluzione del contratto oltre a pretendere da quest’ultima la restituzione delle somme eventualmente corrisposte a titolo di acconto.

Ora che è tutto chiaro, finisco di sorseggiare la mia amata tisana serale e me ne vado a letto.

Diario di:
una Dott. Comm.
Macerata:
27/10/2020
Hashtag:
#rimborsi #viaggiodinozze #honeymoon #cosafare #guida #istruzioni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.businessblog.it/wp-content/uploads/2020/03/logo_footer_white.png

Seguimi su:

Seguimi su:

Copyright by Fabiola Pietrella. All rights reserved.
Le indicazioni che troverete in questo sito non possono essere considerate consulenze professionali, ma semplicemente la trattazione di una normativa o di un caso di studio specifico.

Copyright by Fabiola Pietrella. All rights reserved.

Le indicazioni che troverete in questo sito non possono essere considerate consulenze professionali, ma semplicemente la trattazione di una normativa o di un caso di studio specifico.