Sveglia ore 6,00 come sempre, mindfullness e poi un po’ di movimento.
Frase del giorno:
“Tutti i problemi tra le persone, grossi o piccoli, iniziano sempre a causa di una cattiva comunicazione. La cosa più importante per poter comunicare è saper ascoltare.”
Oggi vorrei scrivere di un particolare settore del mio lavoro (per molti oscuro e sconosciuto, anche se ultimamente ho notato, leggendo vari articoli, che questa realtà sta conoscendo un visibile aumento in termini di partecipazione): sto parlando del mondo delle aste!
Come curatrice fallimentare mi capita spesso di dover organizzare delle aste e in fondo non si tratta di un ambito così al di fuori dal mondo, come molti credono. Partecipare ad un’asta giudiziaria immobiliare non è affatto difficile. Proprio oggi è venuta a trovarmi in studio una coppia, decisa ad acquistare un immobile in campagna messo all’asta e pubblicizzato in un sito del settore.
L’aspetto iniziale da tenere in considerazione riguarda l’avviso di vendita pubblicato che indica se la vendita del bene è con incanto oppure se si tratta di una vendita senza incanto.
L’asta avviene con incanto quando tra i partecipanti all’asta si apre una vera e propria corsa a chi si accaparra il bene, una gara a chi offre il prezzo più alto. Solitamente si prendono in considerazione solo le offerte che superano di almeno un quinto quella precedente (ma dipende da quello che c’è scritto nel bando d’asta).
Si parla invece di vendita senza incanto quando le offerte di acquisto sono presentate in busta chiusa (contenente i dati relativi al soggetto offerente, il lotto di proprio interesse, la somma offerta per il suo acquisto e il pagamento di una cauzione del valore del 10% del prezzo offerto o di quello che prevede l’avviso). Tali offerte vengono poi depositate direttamente presso la cancelleria del tribunale (nel caso di vendita effettuata presso il giudice), oppure presso uno studio del professionista incaricato (che può essere lo studio di un commercialista, di un avvocato o di un notaio) nel caso in cui si tratti di una vendita cosiddetta delegata. La richiesta di partecipazione va fatta entro un termine specifico e secondo le modalità specificate nell’avviso.
Quindi non è prevista per questa tipologia un’udienza pubblica.
E’ indispensabile che alla domanda di partecipazione siano allegati gli assegni circolari non trasferibili a titolo di cauzione e di anticipo spese, così come previsto nell’avviso. Questa procedura richiede attenzione poiché occorre intestare correttamente gli assegni secondo le disposizioni dell’avviso di vendita pubblicato sul sito di riferimento, contenente l’indicazione dell’intestazione al giudice dell’esecuzione oppure all’ufficiale delegato.
Qualora non venga osservato il termine prescritto nell’avviso di vendita, l’offerta sarà reputata automaticamente non accettabile per la partecipazione all’asta.
Nella vendita senza incanto invece l’offerta è segreta e la busta consegnata agli uffici competenti verrà aperta il giorno della vendita dal Giudice dell’esecuzione o dal Professionista delegato.
Molto importante, comunque, è verificare bene la perizia allegata all’avviso di vendita, per controllare che l’immobile in questione non presenti vizi particolari da sanare successivamente.
Ho spiegato poi alla coppia che, qualora fosse l’unica offerente per l’immobile di riferimento, si procederà automaticamente con l’aggiudicazione del bene immobile in loro favore.
Quando invece ci si trova di fronte a una pluralità di offerte – tutte valide- allora il giudice procede aprendo una gara tra gli offerenti, che potranno rilanciare l’offerta. La persona che offre il prezzo più alto chiaramente sarà quella che si aggiudicherà ufficialmente il bene conteso tra le parti.
Dunque le aste non sono così complesse. Basta fare bene attenzione a tutti i documenti allegati all’avviso di vendita. Oggi tra l’altro le aste costituiscono un’ottima opportunità di investimento, perché spesso si riesce ad acquistare beni risparmiando il 30% o addirittura il 40% rispetto al reale valore di mercato.
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