“Non è vero che abbiamo poco tempo; la verità è che ne perdiamo molto“.
…chi la fa l’aspetti
In atto nuove modifiche in materia di antiriciclaggio per tutte le infrazioni che riguardano l’uso dei contanti e degli assegni a partire da mercoledì.
Fino al 30 giugno 2020 potevano essere utilizzati contanti fino ad € 3.000,00. La soglia sanzionatoria minima si attestava ai 3.000,00 € fino a un massimo di 50.000,00 €.
Dal 01° luglio non potranno essere fatti circolare contanti per importi superiori a 1.999,00 €!
Questa soglia subirà un ulteriore calo a gennaio 2022 raggiungendo i 1.000,00 €.
TUTTAVIA C’È UN MA IN TUTTO CIO’!
Non sarà previsto alcuno sconto per gli istituti di credito e i professionisti che ometteranno di segnalare l’infrazione.
Il decreto fiscale n. 124 del 2019 è stato riesaminato dalla commissione finanze della Camera.
MA NON È TUTTO!!!!!
Secondo la Legge 136 del 2018 inoltre, le sanzioni relative ad assegni bancari e postali per valori uguali o maggiori ai 1.000 €, che non possiedano l’indicazione della ragione sociale o il nome del beneficiario o non contengano la clausola di non trasferibilità si riducono anch’esse.
Questo processo di abbassamento delle sanzioni è legato anche al limite di circolazione del contante, il quale anch’esso appunto scende a € 2.000,00 a partire dal 1° luglio.
I destinatari che ometteranno di comunicare l’infrazione commessa, quali professionisti e banche, per i quali sono previsti gli obblighi antiriciclaggio, non riceveranno alcun tipo di scontistica. Le sanzioni previste per questi ultimi andrebbero da un minimo di € 3.000,00 fino ad un massimo di € 15.000,00.
In sostanza chi cercherà di fare il furbetto dimenticando accidentalmente di aver commesso un’infrazione sarà punito e dovrà scontare tale azione con maggiore severità.
A subirne gli effetti saranno anche le procedure oblatorie per cui chi commetterà un illecito pagherà la multa in forma ridotta calcolata o partendo da un terzo del valore massimo della sanzione per la violazione commessa, oppure si calcolerà facendo il doppio del minimo della sanzione stabilita entro i 60 giorni dal momento della contestazione.
Dunque per chi verserà entro i detti 60 giorni la somma relativa alla sanzione, il valore minimo da versare andrà da 6.000,00 € a 4.000,00 €. Per chi omette di comunicare le irregolarità avrà una sanzione più pesante, che andrà da un minimo di 3.000,00 € a 15.000,00 €.
Insomma l’Amministrazione non ci dà pace, nemmeno in un momento così difficile.