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Macerata, lì 3 luglio 2020 – Business Blog
 

LuglioMacerata, lì 3 luglio 2020

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“Una generazione pianta gli alberi; un’altra si prende l’ombra.

…quando entra in gioco la famiglia

Eccoci qua, finiamo la settimana con un tema interessante che necessita di qualche riga esplicativa nel mio diario giornaliero.

Penso che sia capitato un po’ a tutti di dover fare i conti con le liti familiari nate dalla contesa e dalla disputa di quello o quell’altro bene appartenenti al parente defunto. Un grosso problema, se il bene oggetto di successione è un’azienda.

Quante volte si è sentito parlare dei passaggi generazionali?

Quanto sono quelli andati a buon fine?

Proprio questa mattina ho avuto una consulenza con una famiglia che è venuta in studio per chiedermi informazioni sul patto di famiglia.

Il patto di famiglia è una forma contrattuale, alternativa alla donazione, concernente la successione aziendale per inter vivos – prima, cioè, della morte del disponente. E se l’erede è un discendente in linea retta allora è possibile usufruire delle rilevanti agevolazioni fiscali.

“In che senso scusi?” mi chiede Giordano, imprenditore del campo della siderurgia.

CHIARISCO SUBITO LA COSA

Il patto di famiglia è uno strumento utile per ridistribuire equamente le risorse e tutelare la continuità aziendale evitando che si creino conflitti che possano danneggiare l’azienda stessa.

Inoltre questo contratto ha il vantaggio di essere esente da qualsivoglia imposta di donazione o di successione incluse le imposte di trascrizione e quella catastale.

“Ma sono trasferibili solo le quote societarie oppure anche un ramo dell’impresa?”

Possono formare oggetto del patto di famiglia solo partecipazioni sociali, aziende o rami di esse…è il disponente a decidere cosa cedere della propria azienda.

MA OCCORRE STARE ATTENTI A UNA COSA!

Il patto può essere prodotto per qualsiasi forma giuridica aziendale, tuttavia il disponente deve indicare chiaramente il destinatario: il beneficiario o i beneficiari. Tali beneficiari possono essere i soli discendenti diretti – figli o eventualmente anche il coniuge- che devono essere presenti nel momento della sottoscrizione dell’atto.

E C’E’ UN’ALTRA QUESTIONE INTERESSANTE…

I cosiddetti “legittimari futuri” che in quel momento non sono presenti al patto – mettiamo il caso di un figlio nato successivamente dal momento di conclusione del patto – hanno diritto a ricevere da parte del beneficiario, una volta attivata la successione del disponente deceduto, una somma pari alla quota societaria che gli sarebbe spettata qualora fossero stati presenti alla stipula del patto di famiglia.
In più hanno diritto a ricevere gli interessi legali.

In sostanza l’attuale proprietario può liberamente decidere di dare in eredità la sua quota alla persona che ritiene più capace di gestire l’impresa a patto che quest’ultima liquidi gli altri chiamati all’eredità.

È CONVENIENTE?

Certo che sì! Il patto di famiglia permette di esentare dall’imposta sulle successioni e sulle donazioni garantendo l’assenza di costi di trascrizione per le relative formalità o costi catastali per le relative volture.

NON SOLO

Esso consente di evitare inutili dispute familiari e preservare la continuità dell’impresa salvaguardandola da tutte le vicende successorie che potrebbero comprometterne la vita. 

Diario di:
una Dott. Comm.
Macerata:
3/07/2020
Hashtag:
#pattodifamiglia #contratto #disponente #beneficiari #continuitadimpresa

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