“La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l’equilibrio devi muoverti“.
…viaggiare è sempre un piacere
Il tanto atteso chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è finalmente arrivato… su un argomento a cui probabilmente la gente ha già iniziato a pensare.
LE VACANZE
L’Agenzia delle Entrate si è fatta avanti con la circolare 18/E pubblicata venerdì scorso per rispondere ad alcuni dubbi rimasti aperti sulla nuova agevolazione diretta ai vacanzieri italiani.
Nonostante il Covid che stenta a fermarsi qualcuno ha già pensato, se non addirittura prenotato, di fare un soggiorno da qualche parte per sfuggire alla monotona routine del lavoro e degli obblighi domestici.
Siamo ancora in tempo per fruire di questa agevolazione e goderci qualche giorno in santa pace, solo per le nostre famiglie!
L’Agenzia ricorda che il bonus concerne soggiorni nel solo territorio nazionale presso strutture turistiche ricettive, inclusi bed & breakfast, con il requisito per cui l’attività di tale impresa deve essere condotta abitualmente.
PER CHIARIRCI LE IDEE
nella circolare è contenuto un elenco con i codici Ateco a titolo esemplificativo indicante le strutture che beneficerebbero del bonus.
Il valore del bonus riconosciuto è valido solo come forma di sconto per il pagamento del soggiorno considerando l’80% dell’importo speso che dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione. Il 20% rimanente può essere portato in detrazione il prossimo anno con la dichiarazione dei redditi.
Prendiamo il caso di una famiglia che soggiorni in una località marittima e richieda in aggiunta il servizio balneare.
E QUI CI TROVIAMO DI FRONTE A UN BIVIO
Ovvero, se il cliente si preoccupa di far rientrare tutto nella fattura emessa dalla struttura alberghiera, allora tale servizio aggiuntivo potrà rientrare nel bonus, altrimenti, qualora vengano fatturati a parte dal fornitore che offre questi servizi al cliente, non può essere inglobato nella richiesta del bonus.
Anche il discorso del totale del corrispettivo deve essere accuratamente documentato riportando i dati del richiedente del bonus tramite fattura elettronica o documento commerciale.
Inoltre viene considerata valida anche per i forfettari, soggetti non obbligati ad emettere fattura elettronica.
UN’ULTIMA PUNTUALIZZAZIONE
Non sono ammessi pagamenti effettuati su piattaforme o portali telematici differenti da quelli utilizzati dalle agenzie turistiche o dai tour operator.
Infine, il richiedente potrà detrarre il 20 % del valore detraibile anche qualora il fornitore non riconosca lo sconto in fattura. Questo è possibile solo nel caso in cui nella fattura elettronica emessa vi sia il nome del soggetto richiedente il bonus, il quale potrà fruire della detrazione.
La procedura è piuttosto complessa e lunga….non nascondo che molte sono le strutture ricettive che non vogliono aderire e molte sono le persone che si stanno disilludendo.