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Roma, lì 28 ottobre 2020 – Business Blog
 

OttobreRoma, lì 28 ottobre 2020

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“La mente è come un paracadute, funziona solo se si apre.

…un attimo di respiro

Quanti cambiamenti stanno avvenendo ultimamente! Sono così veloci che neanche si fa in tempo a dire la parola “decreto”.

Sono dovuta fuggire in tutta fretta a Roma per chiudere alcune pratiche urgenti prima di una nuova e possibile stretta sugli spostamenti.

A tal proposito, un cliente mi raccontava della sua tragica esperienza di quest’anno. A causa del virus molti dei suoi dipendenti, tra cui anche lui, sono a casa in CIGS e teme che non verrà pagato il TFR in caso di licenziamento. Le entrate aziendali infatti sono diminuite notevolmente.

ALLA FINE, UN BARLUME DI LUCE…

L’ho tranquillizzato spiegandogli che è stato disposto l’esonero dal pagamento delle quote di TFR che si riferiscono alla retribuzione persa dal versamento del “ticket di licenziamento” …disposizione valida se tra il 2019 e il 2020 la propria azienda è stata sottoposta a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e rientra nella concessione della CIGS, per dipendenti che hanno cessato o stiano cessando la propria attività.

L’INPS: spiega come accedere agli esoneri con il recente, recentissimo Messaggio del 26 ottobre (n. 3920).

Nel periodo di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS), la liquidazione della quota di TFR maturato viene gestito secondo la tipologia di azienda e conformemente alle scelte personali del lavoratore.

Il TFR può essere così assegnato:

  1.  ai fondi di previdenza complementare;
  2.  al Fondo di Tesoreria;
  3. accantonamento presso il datore di lavoro.

Per ogni suddetta modalità, sarà poi l’INPS a verificare l’accreditamento del TFR in un’unica soluzione, alla scadenza del periodo di CIGS.

Rispettivamente nella prima ipotesi l’ente previdenziale si preoccupa di trasferire il TFR maturato al fondo pensione e consegna anche la retribuzione persa nel corso dell’autorizzazione straordinaria di integrazione salariale. Nelle altre due ipotesi, invece, l’INPS provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

Per permettere la liquidazione delle quote del TFR, sarà compito del curatore fallimentare o commissario straordinario richiedere l’istanza di liquidazione, attivabile dal portare INPS. C’è anche la possibilità di richiedere in automatico il pagamento di tutti i lavoratori.

La domanda potrà essere presentata a partire dal giorno successivo alla scadenza del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale straordinaria. L’importo richiesto in pagamento non potrà superare l’importo autorizzato a titolo di TFR, per il 2019 e per il 2020, nel decreto. In caso di richiesta di importi superiori non verrà dato corso ad alcun pagamento.

E LE QUOTE MATURATE SULLA RETRIBUZIONE PERSA?

Il caso di sussistenza dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, sia parzialmente che totalmente assistita dalla cassa integrazione guadagni, il TFR deve essere calcolato sulla base della retribuzione alla quale il dipendente avrebbe avuto diritto in caso di svolgimento dell’attività, versata dal datore di lavoro.

Tuttavia, nei casi di pagamento al Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro se autorizzato al CIGS e ammesso all’esonero dal pagamento delle quote, non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di TFR collegate al trattamento di CIGS fruito nell’anno 2019 e 2020.

L’esonero si applicherà sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.  I curatori fallimentari o i commissari straordinari, già in possesso del decreto ministeriale di ammissione al beneficio contributivo in argomento, avranno cura di inoltrare apposita istanza all’INPS.

Le quote di TFR saranno poi corrisposte dall’INPS ai lavoratori con pagamento diretto alla fine del periodo di CIGS autorizzata.

ESONERO DAL PAGAMENTO DEL TICKET DI LICENZIAMENTO

 Il decreto di autorizzazione al trattamento CIGS può comprendere anche l’esonero dal pagamento del ticket di licenziamento. In tale caso sarà il decreto ministeriale a calcolare gli oneri conseguenti all’applicazione dello sgravio, che sarà quindi applicato per il minor importo tra il ticket di licenziamento e l’importo indicato nel decreto di autorizzazione.

I curatori fallimentari o i commissari straordinari delle aziende ammesse al beneficio dovranno inoltrare all’INPS apposita istanza di autorizzazione all’esonero contributivo tramite apposito modulo presente sul sito INPS.

Per oggi credo sia tutto, ho detto abbastanza. Buona notte.

Diario di:
una Dott. Comm.
Roma:
28/10/2020
Hashtag:
#esonero #tfr #aziende #crisi

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